Cap. 4 COLLABORATORI SCOLASTICI

CAPITOLO 4 -COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale; devono essere presenti e vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo e al servizio mensa; comunicano immediatamente al Responsabile di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; se necessario, verrà identificato personale adibito al loro accompagnamento ai servizi; in casi particolari per la sede centrale, può essere utilizzato personale che, in determinanti orari, si trasferisca dalla scuola primaria alla scuola secondaria; vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione; riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di sede.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula nonché la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse allontanarsi per urgenti motivi.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI TURNO TRA DOCENTI NELLE CLASSI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

  • Favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
  • Vigilare la scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni in caso di ritardo da parte del docente che ha terminato la lezione;
  • Vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza del docente e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE, NEI PERIODI IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTI E SUCCESSIVI ALL’ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:

  • Collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
  • Sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
  • Non lasciano il proprio piano se non per situazioni di estrema urgenza

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

I collaboratori scolastici, all’uopo individuati dal Direttore  sga, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l’assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

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