Cap. 5 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

CAPITOLO 5

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ART.1

1        Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro Infortuni e Responsabilità Civile.

2.      I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante delle programmazioni di ogni singolo docente e della programmazione didattico-educativa della classe; devono essere funzionali agli obiettivi didattici e formativi indicati nella programmazione di classe e d’istituto, essere volti alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale. Non è possibile riconoscere al personale docente le ore eventualmente prestate in eccedenza rispetto al proprio orario di servizio.

3.      I viaggi d'istruzione di durata superiore ad un giorno devono essere decisi dal Consiglio di Classe o Interclasse (e risultare a verbale) e approvati dal Consiglio d'Istituto.

4.      Per quanto concerne la documentazione che i docenti dovranno esibire al momento dell’uscita, l’Ufficio di Presidenza dovrà acquisire ai propri atti:

a) la richiesta di autorizzazione all’uscita sottoscritta dai docenti interessati ( con almeno 15 gg. di anticipo);
b) l’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe ( con l’indicazione degli eventuali assenti );
c) le dichiarazioni di consenso delle famiglie;
d) l’elenco degli alunni allergici e/o intolleranti;
e) la relazione illustrativa circa gli obiettivi didattici e culturali delle iniziative, i risultati ottenuti, gli eventuali problemi riscontrati ( a viaggio effettuato ).

5.      Sono elementi vincolanti per visite e viaggi d'istruzione:

a) partecipazione almeno i 4/5 degli alunni;
b) n.1 docente accompagnatore ogni 15 alunni;
c) n.1 docente di sostegno per un massimo due alunni diversamente abili in relazione alla gravità dell'handicap;
d) meta che privilegi il Comune e la Provincia per le prime due classi della scuola primaria;
e) effettuazione dei pagamenti dovuti con almeno 7 giorni di anticipo.

6.      Tutte le spese delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione, dei campi scuola devono essere gestite nel bilancio della scuola essendo ovviamente vietata qualsiasi gestione fuori bilancio e/o brevi mano; è consentito solo – se strettamente richiesto - l’acquisto diretto dei biglietti (comprensivi del pagamento dei diritti SIAE) per la visione diretta di spettacoli (teatro, cinema) e/o per l’ingresso a monumenti, visite a mostre. Nel caso in cui i biglietti di ingresso vengano pagati in loco in contanti, la ricevuta e/o fattura NON potrà essere intestata alla scuola.

7.      Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della fine del quadrimestre, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (cambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione, si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

8.      Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.

9.      Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe o di modulo, ma anche il personale A.T.A. può svolgere funzioni di accompagnatore. Si permette la presenza dei genitori solo per accompagnare bambini che siano in effettiva e comprovata necessità. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, nel caso di assenza del docente di sostegno, il D.S. o il suo collaboratore provvederà ad individuare un altro docente accompagnatore di sostegno resosi disponibile.

10.      Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento.

11.  Le quote raccolte e successivamente versate sul conto bancario della scuola non possono essere restituite.

12.  Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Essa è riferita inoltre non solo agli alunni della classe assegnata al singolo docente, ma globalmente a tutti i partecipanti al viaggio.

13.  Non dovranno esserci variazioni dell’itinerario programmato, se non per causa di forza maggiore, su valutazione del responsabile dell’uscita.

14.  La scuola, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. Sarà cura dei docenti, quindi, una volta giunti nella struttura alberghiera, verificare la sicurezza degli ambienti.

15.   I consigli di classe devono contenere il numero delle uscite didattiche nella considerazione dei costi a carico delle famiglie. Altresì, devono distribuire le uscite didattiche nel corso dell’anno scolastico evitando che siano concentrate più iniziative nel mese di maggio.

16.  Limitatamente al plesso di via Motta Camastra, a causa dei problemi di viabilità e per esigenze di funzionamento didattico-organizzativo, non potranno uscire più di 4 classi (nr. 2 pullman) nello stesso giorno.

estratto del capitolo 5_visite e viaggi di istruzione.pdf