CAPITOLO 3 – DOCENTI

CAPITOLO 3 – DOCENTI

I diritti/doveri degli insegnanti sono regolamentati dal Contratto collettivo di lavoro, dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62); dai patti educativi, dal patto di corresponsabilità, dalle indicazioni del P.O.F. e dalle disposizioni dettate dal Dirigente Scolastico.

Di seguito si inseriscono alcuni punti specifici:

ART.1 -  SORVEGLIANZA ALUNNI

  1. Accoglienza. Art. 27 del CCNL 2006/09 – “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati, dal momento dell’entrata sino al momento di uscita da scuola. Pertanto, oltre che per ragioni di deontologia professionale, anche per motivi di responsabilità civile e penale, è un dovere dell’insegnante rispettare scrupolosamente gli orari.

 2.Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

3.Durante i cambi d’ora, i docenti devono raggiungere, con la massima sollecitudine, la classe.

4.Al termine delle attività, il docente non può lasciare solo il bambino, anche nel caso di ritardo del genitore o di un suo delegato, ma dovrà attendere l’arrivo del genitore o di chi da esso delegato.

5.  Gli alunni non devono essere allontanati dall’aula per ragioni disciplinari.

6.I docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico anche i casi di assenze troppo frequenti o continuative e prolungate, onde consentire il controllo circa l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

7. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

8.Nei casi eccezionali di distribuzione degli alunni in altre sezioni, i nominativi degli alunni afferenti alla classe che li ospita, dovranno essere registrati nello spazio apposito del Registro di classe, con la segnalazione dell’orario di arrivo e di uscita dalla classe stessa.

 

ART.2 – DOVERI

1. E’ vietato fumare in tutti i locali delle scuole e nelle pertinenze dell’edificio scolastico (comprese le sigarette elettroniche).

2. E’ vietato l’uso del cellulare per tutto il personale scolastico in orario di servizio.

3. Il telefono della scuola deve essere usato solo per motivi di servizio e non per scopi personali.

4. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc...

5. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.

7.I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza.

8. I docenti sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi e a firmare per presa visione.

 

ART. 3 – ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

1.E’ consentito soltanto al personale docente e non docente, dei plessi della sede centrale, parcheggiare all’interno del cortile di pertinenza della scuola negli orari di apertura del cancello. Poiché all’interno della plesso di Via Motta Camastra non è garantito alcun tipo di sorveglianza, la scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti subìti.

2.E’ fatto divieto salire o scendere la rampa di accesso con l’automobile durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni per non creare situazioni di pericolo alla viabilità pedonale così come parcheggiare l’automobile negli spazi antistanti le vie di sicurezza.

 

ART.4 – CASI D’EMERGENZA: INFORTUNIO O MALESSERE

1.In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni, si garantirà il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia

Per permettere le comunicazioni con le famiglie, i genitori dovranno far pervenire all’Istituto Comprensivo il modulo predisposto dalla segreteria, contenente i recapiti telefonici. In caso di mancata reperibilità telefonica dei genitori, qualora si verifichino problemi di salute, la scuola seguirà il seguente protocollo:

In casi d’urgenza ed emergenza si contatterà il 112 (Nuovo numero per le emergenze)

E’ inoltre richiesto annualmente alle famiglie (nel rispetto della privacy) di informare il Dirigente e gli insegnanti con comunicazione scritta, dell’esistenza di situazioni psicofisiche particolari (allergie, epilessia, asma ……).

Nel caso sia necessaria la somministrazione di farmaci salvavita, la scuola richiede:

Prescrizione del medico di famiglia del farmaco e delle sue modalità di somministrazione scritta e liberatoria dei genitori per somministrare il farmaco.

Se sono presenti nelle classi le assistenti di bambini diversamente abili si chiederà la loro collaborazione e quella dei collaboratori scolastici, opportunatamente formati, per la somministrazione dei farmaci. Tutti gli adulti presenti a scuola sono tenuti comunque a prestare soccorso per non incorrere nella denuncia per omissione di soccorso.

 

2.Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei familiari o delegati a prelevare l’alunno, sarà lo stesso insegnante del bambino ad accompagnare sull’ambulanza, affidando la custodia degli altri bambini della classe ad altro insegnante o a collaboratore scolastico. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte dell’insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio.

 

3.Il docente, nell’arco delle 24 ore successive, è tenuto a predisporre per l‘Ufficio di Presidenza una circostanziata relazione sull’accaduto e ad invitare i genitori a produrre le certificazioni del Pronto Soccorso.

 

ART.5 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E USO DEL DIFIBRILLATORE

1.In materia di somministrazione farmaci i Docenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto stabilito nel Protocollo d´Intesa ASL-Scuola-Famiglia e tenendo presente le Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 (soprattutto art. 5) emanate dal Ministero dell´Istruzione e dal Ministero della Salute.

In particolare il personale scolastico individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco:

-    partecipa a specifici momenti formativi;

- provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e se presente nel “piano d’intervento personalizzato”

In caso di emergenza è prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (118) e la contestuale informazione al genitore.

 

2.  E’ allegato, al presente regolamento, in appendice, il Protocollo d’Intesa stipulato dall’Azienda Asl RM2 e dal VI Municipio di Roma, con le Scuole di ogni ordine e grado del territorio stesso.

3.  Presso la sede della scuola secondaria di Via Roccaforte del Greco è in dotazione un apparecchio defibrillatore per la presenza di un alunno cardiopatico. Tale attrezzatura medico-sanitaria dovrà essere impiegata in caso di necessità, in attesa che arrivi il servizio di 118, in caso di comprovata necessità, soltanto dai docenti e dai collaboratori che abbiano frequentato il corso di Primo Soccorso sull’uso del defibrillatore.

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